Dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra le Regioni. Lo prevede la bozza del decreto che sarà portato alle 12 in Consiglio dei ministri.
Secondo il testo che dovrà essere approvato «A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree». Vuol dire che senza limitazioni o zone rosse istituite dai governatori in accordo con il governo oppure per specifici problemi legati all’indice di contagio, si potrà andare in tutta Italia.
Da lunedì 18 maggio sono liberi gli spostamenti all’interno del territorio regionale
Da lunedì 18 maggio – secondo il decreto – sono liberi «gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione». Dunque si può effettuare il trasferimento nelle seconde case purché siano all’interno della Regione di residenza. Sono invece vietati «i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Rimane «divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria».
Al sindaco è affidato il potere di «disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro». Per quanto riguarda «le attività economiche e produttive», sono consentite «a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».