E’ destinata a diventare un precedente importante una sentenza emessa dal gip del tribunale di Reggio Emilia Dario De Luca con la quale il dpcm che un anno fa aveva istituito il lockdown viene definito “illegittimo”.
“Illegittimo” perché contrario all’articolo 13 della Costituzione, che definisce “inviolabile” la libertà personale. Il riferimento è al decreto dell’8 marzo 2020, il primo Dpcm nazionale, quello che nella memoria di tutti è il provvedimento col quale l’allora governo Conte aveva istituito il lockdown, e a dichiararlo così, illegittimo, è Dario De Luca, giudice del tribunale di Reggio. La sentenza del gip reggiano è del 27 febbraio e scoperchierà un pentolone. E’ il primo provvedimento penale di questo tipo in Italia.
Al centro, l’autodichiarazione di due persone fermate dai carabinieri di Correggio il 13 marzo 2020, col Dpcm in vigore quindi: alla richiesta di spiegazione dei militari, i due, un uomo e una donna, avevano detto di essere fuori casa per motivi di salute: “Sto tornando da una visita ospedaliera”, ha detto la signora, con accompagnatore al fianco. I carabinieri hanno verificato: la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso all’ospedale. Hanno trasmesso gli atti alla procura, e il pm, accusandoli di falso, ha chiesto per entrambi un ‘decreto penale di condanna’ al gip: è un rito speciale, si utilizza in casi come questo in cui l’eventuale condanna sarebbe comunque di sotto dei tre mesi e quindi convertibile in pena pecuniaria.
Ma tutto è stato fermato dal giudice De Luca, che ha prosciolto i due “perché il fatto non costituisce reato” e ha direttamente disapplicato l’atto amministrativo. Per De Luca si è trattato di un “falso inutile” perché “gli imputati sono stati costretti a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima”. L’obbligo di permanenza domiciliare è una misura restrittiva della libertà personale e viene “irrogata dal giudice penale per reati e all’esito del giudizio, in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa”.
“Trattandosi di Dpcm, cioè di atto amministrativo, il giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità alla Corte costituzionale – scrive ancora De Luca – ma procedere direttamente alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale)”. E ancora: “La libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale”.
L’articolo 13 della Costituzione
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.