La decisione era nell’aria e nel pomeriggio di oggi è diventata ufficiale: a causa dell’aumentare dei contagi il governo ha deciso di chiudere i locali da ballo. Ma non è tutto, la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto nei luoghi pubblici e nelle piazze.
Le mascherine saranno obbligatorie, dalle 18 alle 6, anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti. Da quanto emerge dopo la conferenza stato regioni, che si è svolta oggi, il provvedimento sarà valido almeno fino al 7 settembre. Inoltre nell’ordinanza è specificato che non sono ammesse deroghe regionali. La maggioranza delle Regioni, oggi, era contraria, preferendo limitazioni di orari e presenze alla chiusura totale. Di seguito il testo dell’ordinanza:
“Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali. Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, si legge nel dettaglio nell’ordinanza del governo.