L’aumento dei seggi così come effettuato nel Lazio all’esito delle recenti elezioni amministrative regionali e’ incompatibile con quanto previsto dalla Legge elettorale e dallo Statuto regionale conformemente con quanto stabilito dalla Costituzione. Quindi, la composizione del Consiglio regionale del Lazio e’ ‘fissata’ in 70 consiglieri piu’ il Presidente.
E’ questa in sintesi la motivazione che ha portato il Tar del Lazio ad accogliere i ricorsi proposti dal ‘Movimento Difesa del Cittadino’ e dal consigliere del Pd Esterino Montino insieme con molti dei consiglieri dello stesso Pd eletti nel marzo scorso per contestare i provvedimenti con cui l’Ufficio centrale elettorale regionale, dopo aver assegnato tutti i seggi previsti, ha attribuito alla lista ‘Renata Polverini presidente’ due ulteriori seggi (1 per la circoscrizione di Latina e 1 per quella di Frosinone) e alla lista provinciale Pdl un ulteriore seggio per la circoscrizione di Viterbo, per garantire un rapporto 60-40 fra maggioranza e minoranza.
Il 16 settembre scorso, il Tar annullò il verbale di assegnazione di tre ulteriori seggi, rispetto ai 70 previsti, al Consiglio regionale del Lazio (che erano andati a Enzo Di Stefano, Giancarlo Gabbianelli e Gianfranco Sciscione), con la conseguente correzione del risultato elettorale. Quel giorno fu emesso il dispositivo della sentenza, adesso, le motivazioni. Partendo dal fatto che ”la legge statale non puo’ incidere su profili organizzativi della Regione riservati dalla Costituzione allo Statuto”, il Tar fornisce una serie di argomentazioni schematiche per confermare il senso della sua decisione.
”La composizione del consiglio regionale – si legge nella sentenza – e’ stata prevista dallo Statuto della regione Lazio nell’esercizio della potesta’ legislativa riconosciuta dalla Costituzione”, e per quanto riguarda la questione dei seggi aggiuntivi ”lo Statuto non demanda alla legge elettorale la possibilita’ di aumentare il numero dei seggi per consentire il conseguimento del premio di maggioranza”. Optando per un sistema elettorale con un numero fisso di consiglieri, la stessa Legge elettorale regionale ”fissa la composizione del Consiglio in 70 consiglieri piu’ il Presidente” e ”detta in via autonoma una disciplina specifica sulla composizione del collegio determinando il rapporto di 56 seggi circoscrizionali e 14 maggioritari, agevolando la formazione di maggioranze stabili”.
Nel caso specifico, quindi, per i giudici occorre preferire l’interpretazione che eviti il contrasto incrociato tra legge elettorale regionale, Statuto e Costituzione; cosa, questa, che ”comporta la non applicabilita’ nella regione Lazio del sistema di seggi aggiuntivi” disciplinati dal cosiddetto ‘Tatarellum’, che prevede il meccanismo del ‘doppio premio di maggioranza’ per consentire alle coalizioni vincenti di ottenere il 60 per cento dei seggi.